Per interventi consistenti nel recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, è possibile fruire del bonus facciate.
La detrazione IRPEF/IRES del 90% - che la legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 - spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Il bonus è valido solamente per gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ( basta visionare il Piano interventi comunale) oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché tale assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Si ha diritto al beneficio per interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Quindi sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.(il senso di questo si deve ricercare nel decoro degli edifici visibili dalla strada pubblica)
Nel caso in cui i lavori riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è necessario inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati attraverso l’apposito portale Ecobonus2021.
Per maggiori chiarimenti possiamo visionare la circolare n° 2/E del 2020 oppure la guida presente sul sito dell’agenzia delle entrate