Fra i vari bonus c’è anche il sismabonus per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
La detrazione IRPEF ed IRES - valida per tutto il 2021 - è pari:
- al 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
- al 70% (75% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’80% (85% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e sono recuperabili in 5 quote annuali di pari importo.
Per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, fino al 31 dicembre 2021 si può beneficiare di uno sconto pari al:
- 75% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora venga ridotto il rischio sismico di una classe rispetto all’edificio preesistente;
- 85% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora euro qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi rispetto all’edificio preesistente.
Per avere diritto alla detrazione l’acquisto dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori.
In alternativa alla detrazione per gli interventi antisismici sulle parti condominiali (75% o 85%) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70% o 75%) fino al 31 dicembre 2021 si può utilizzare il bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico.
Lo sconto è valido per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica ed è pari:
- all’80% della spesa, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85% della spesa, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione – da ripartire in 10 quote annuali - spetta su una spesa massima di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.